Canone d’Affitto: Quando Si Paga e Ritardi

Alberti Laura Anna Maria Alberti Laura Anna Maria
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Quando si ha una casa in affitto, il termine con cui si deve presto entrare in confidenza è quello di “contratto di locazione”. Che si sia stipulato un contratto tra privati, o che ci sia rivolti ad un’agenzia immobiliare, è con quell’importantissimo documento che si obbliga una parte a far godere una seconda parte di un bene immobile, per un determinato periodo di tempo, a fronte del pagamento di una somma in denaro. Ed è quindi in quel documento, che si definisce ogni dettaglio del contratto. A cominciare dalle modalità di pagamento dell’affitto e – soprattutto – del tipo di canone di locazione.

Due sono infatti le tipologie di canone che ci si può trovare a dover corrispondere: libero (se la somma è fissata dal proprietario) oppure concordato, come spesso succede nei Comuni ad alta densità abitativa, quando il contenuto del contratto di locazione è stabilito dalle due parti ma l’importo del canone deve rispettare quanto stabilito a livello locale dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini.

Le diverse tipologie di canone d’affitto

Una casa in affitto, dunque, può essere oggetto di due tipologie di contratto. Il contratto a canone libero, il cui importo è definito dal padrone di casa (locatore), ha una durata minima di 4 anni con rinnovo automatico per altri 4: per disdirlo dopo i primi, devono esserci specifiche cause. Il contratto a canone concordato, invece, ha una durata minima di 3 anni con una proroga di ulteriori 2, se non sussistono necessità particolari da parte del locatore. In entrambi i casi, se viene esercitata la facoltà di disdetta in modo illegittimo, l’inquilino (conduttore) ha diritto ad un risarcimento non inferiore a 36 mensilità di canone pagato.

Qual è l’alternativa, in caso si volesse stipulare un contratto di locazione di durata inferiore? Il contratto transitorio, con una durata compresa tra 1 e 18 mesi. Infine, esistono il contratto di locazione con finalità turistiche e il contratto per studenti universitari.

Quando si paga il contratto d’affitto

In caso di locazione, la domanda principale è una: il pagamento dell’affitto quando deve avvenire? Di norma, si parla di pagamento anticipato mensile: di mese in mese si paga il canone, riferito al mese in questione (ad esempio, l’1 settembre si paga il canone riferito all’intero mese di settembre). Tuttavia, nulla vieta che locatore e conduttore prendano accordi diversi e decidano quindi per un pagamento posticipato, bimestrale, trimestrale, semestrale, persino annuale.

Le modalità di pagamento dell’affitto possono essere diverse: se l’importo è inferiore ai 2.999,99 euro si può pagare in contatti (in precedenza, il limite era di 999 euro). Se è superiore, bisognerà pagare con bonifico bancario, assegno non trasferibileoppure – se il locatore è dotato di POS – con carta di credito o bancomat.

Cosa succede se si paga il canone in ritardo

Se fino ad ora abbiamo parlato di pagamento anticipato, una seconda questione riguarda il ritardo nei pagamenti. Cosa succede, in questo caso? Se il ritardo è superiore ai 20 giorni, o alle due mensilità del canone, l’inquilino entra in uno stato di morosità. In questo caso, il proprietario della casa in affitto ha il diritto di iniziare una procedura di sfratto per morosità, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione. Per farlo, dovrà prima mandare al conduttore una lettera scritta – inviata tramite raccomandata – che lo solleciti al pagamento; solo in caso di mancata risposta, o di risposta negativa, potrà procedere.

Il giudice, a sua discrezione, potrà consentire all’inquilino di pagare i canoni scaduti (per un massimo tre volte in quattro anni), sommati alle spese legali e agli interessi: la morosità si intende così sanata, e il rapporto di locazione prosegue con le stesse regole di prima.

Pagamento dell’affitto e difficoltà economiche

Ci sono però casi in cui il pagamento dell’affitto, da parte del conduttore, è davvero impossibile. O comunque molto difficile. In caso di accertata difficoltà economica, il giudice potrà consentire all’inquilino un massimo di 120 giorni per sanare la sua posizione, considerando come giorno di partenza la data dell’udienza di comparizione. In caso di morosità incolpevole, invece, si potrà accedere ad un Fondo previsto dallo Stato proprio per far fronte a difficoltà di questo tipo. 

Quali sono le cause di morosità incolpevole? Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo famigliare che ne abbia comportato una significativa riduzione della disponibilità economica; licenziamento; cassa integrazione; riduzione dell’orario di lavoro, e conseguente significativo taglio dello stipendio; mancato rinnovo di contratti a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionale per forze di causa maggiore. Eventualmente, si possono poi ridiscutere l’importo del canone d’affitto e/o le modalità di pagamento.

Il contributo affitto: come funziona?

Se ci si trova in difficoltà nel pagamento dell’affitto, si può dunque fare richiesta al fondo speciale. O, meglio ai fondi: il Fondo Morosità Incolpevole, il Fondo Nazionale Sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione, i bandi dei singoli Comuni. In ogni caso, è il Comune a gestire l’erogazione del contributo anti-sfratto tramite la pubblicazione di appositi bandi, che hanno una cadenza specifica e a cui bisogna fare domanda previa compilazione dell’apposito modulo.

Per accedere al Fondo Morosità Incolpevole (la cui somma massa erogabile è di 8.000 euro a nucleo famigliare) bisogna soddisfare uno dei requisiti sopracitati, ma anche: avere un ISEE 2018 sotto i 26.000 euro, non avere proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un immobile fruibile nella stessa provincia, aver ricevuto l’atto di convalida di sfratto per morosità, aver registrato regolarmente il contratto d’affitto, non essere in presenza di un’abitazione di lusso o pregio, essere residenti nella casa oggetto dello sfratto da almeno un anno.

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